Non possono far parte del consiglio di amministrazione e decadono dalla carica qualora vi siano stati nominati:
a) coloro che abbiano lite pendente con l’Istituto o abbiano debiti o crediti verso di esso;
b) coloro che direttamente o indirettamente abbiano parte in servizi, riscossioni, somministrazioni o appalti interessanti l’Istituto;
c) i parenti ed affini fino al terzo grado; la relativa incompatibilità colpisce il meno anziano di nomina ed in caso di nomina contemporanea è considerato come più anziano il maggiore di età.
La decadenza è dichiarata con delibera del Consiglio di Amministrazione, dopo formale contestazione dell’interessato della causa di incompatibilità ed assegnazione di un congruo termine non inferiore a giorni 15, per la presentazione di deduzioni scritte.
La delibera che dichiara la decadenza è trasmessa alla Giunta Regionale per i provvedimenti di competenza. L decadenza non può essere dichiarata qualora la causa di incompatibilità insorta successivamente alla nomina sia rimossa entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma.
I membri del Consiglio di Amministrazione decadono inoltre dalla carica di pieno diritto, qualora non partecipino a cinque riunioni consecutive del Consiglio o a dieci complessive nel corso del mandato.
Nel calcolo delle assenze sono escluse quelle per malattia, sempre che ogni volta siano state giustificate con idonea certificazione medica.
Allorché si sia verificata l’ipotesi di decadenza di cui al precedente comma, il Presidente dell’Istituto ne dà comunicazione all’interessato nonché al soggetto che ha proceduto alla nomina. Le funzioni del Presidente Vice Presidente e di Consigliere sono incompatibili con quelle previste dall’art. 6 della legge 861/71 e dall’art. 6 della legge regionale 11/93.