Statuto del'Istituto Autonomo Case Popolari di Avellino
-
Articolo 1 - NATURA E FINALITA'
-
Articolo 2 - ATTIVITA'
-
Articolo 3 - PATRIMONIO
-
Articolo 4 - FUNZIONI DI DIREZIONE POLITICO - AMMINISTRATIVA E DI INDIRIZZO E FUNZIONI DI GESTIONE
-
Articolo 5 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-
Articolo 6 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio D’Amministrazione delibera su tutte le materie inerenti all’attività istituzionale dell’Istituto. Ai consiglieri è garantito l’accesso alla visione di tutti gli atti, ancorché riservati, riguardanti la vita dell’ente.
Il Consiglio d’Amministrazione ha competenza esclusiva e non delegabile sulle materie relative:
- al bilancio preventivo e al conto consuntivo;
- ai regolamenti dell’Ente e loro modifiche;
- ai regolamenti di organizzazione dell’Ente e al regolamento organico del personale, nonché ad atti inerenti alla costituzione e alla cessazione dei rapporti di lavoro del personale dipendente;
- al contenzioso dell’Ente;
- all’approvazione dei contratti, salvo quelli relativi alle spese che possono farsi in economia a norma di legge e di regolamento;
- ai programmi di intervento e relativi progetti;
- alla indizione e all’approvazione delle gare di appalto e dei collaudi;
- alle perizie suppletive e di variante che superano lo stanziamento originario;
- agli atti che dispongono la risoluzione dei contratti e l’esecuzione d’ufficio dei lavori, nonché delle perizie suppletive;
- agli atti di contabilità finale e di collaudo che comportino maggiori oneri a seguito dell’accoglimento di riserve; alla relazione deliberativa delle spese di cui al programma esecutivo di intervento (quadro economico a consuntivo);
- ad atti di disposizione su beni immobili, nonché ad attività relative alla contrazione di prestiti, mutui e operazioni ipotecarie;
- all’accettazione di eredità, legati, lasciti e donazioni.
- Alla definizione dei programmi annuali ed eventualmente poliennali da attuare;
- Alla verifica periodica della rispondenza dei risultati della gestione agli obbiettivi programmatici e alle direttive generali impartite;
- Alla programmazione e alla definizione dei criteri costruttivi e tipologici dei programmi edilizi degli interventi e alla verifica dei risultati conseguiti;
- All’atto di nomina e di collocamento a disposizione del Direttore Generale e dei dirigenti, all’atto della nomina ed al collocamento in disponibilità dei funzionari ed impiegati di ruolo con almeno la maggioranza assoluta dei componenti;
- Alla dichiarazione di decadenza o di incompatibilità dei consiglieri;
- Alla nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti concorsi;
- Alla programmazione dell’attività di ricerca e di documentazione;
Nel quadro delle disposizioni sulla contabilità e sull’amministrazione del patrimonio, il Consiglio di amministrazione approva i regolamenti per l’affidamento in economia di particolari categorie di lavori e per l’acquisto diretto di beni e servizi, fissandone condizioni, limiti e importi.
Al Consiglio d’Amministrazione compete altresì:
- l’emanazione delle direttive al Direttore Generale ed ai dirigenti per l’esercizio delle singole funzioni di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa. Tali direttive devono contenere la chiara indicazione degli obbiettivi assegnati, delle risorse umane e materiali messe a disposizione e dei criteri sulla base dei quali si perviene al giudizio di efficacia dei risultati conseguiti;
- il controllo di tutti gli atti emessi dal Direttore Generale e dai dirigenti nell’esercizio delle funzioni di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.
Le deliberazioni adottate dal Consiglio d’Amministrazione sono sottoposte, ove previsto, al controllo dei competenti organi regionali.
Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti, approva lo Statuto e le sue modifiche e lo sottopone all’approvazione dei competenti organi regionali con le modalità previste dalla vigente legislazione regionale.
-
Articolo 7 - INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-
Articolo 8 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-
Articolo 9 - INCOMPATIBILITA' E DECADENZA
-
Articolo 10 - SOSTITUZIONE
-
Articolo 11 - ARTICOLAZIONE DEL LAVORO DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
-
Articolo 12 - INDENNITA'
-
Articolo 13 - IL PRESIDENTE
-
Articolo 14 - IL VICEPRESIDENTE
-
Articolo 15 - IL DIRETTORE GENERALE
-
Articolo 16 - COLLEGIO SINDACALE
-
Articolo 17 - BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO
-
Articolo 18 - DISPOSIZIONI FINALI
|