Il controllo sugli atti dell’Ente e sui bilanci è di competenza del collegio dei sindaci revisori dei conti, composto come previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale e svolge le funzioni previste dalla legge.
I sindaci hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Per il Collegio Sindacale valgono le stesse norme previste negli articoli 9 e 10 per i casi di incompatibilità, decadenza, sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
L’accertamento di disavanzo all’atto dell’approvazione del conto consuntivo comporta la contemporanea adozione da parte del Consiglio d’Amministrazione di strumenti finanziari straordinari atti a ripianarlo.
I Sindaci debbono:
a) Esaminare i libri ed i registri contabili in confronto ai documenti giustificativi;
b) Effettuare riscontri di cassa;
c) Redigere una relazione sul bilancio preventivo nonché sulle variazioni allo stesso formulando valutazioni in ordine alla attendibilità delle entrate ed alla congruità delle spese, entro trenta giorni dall’avvenuta trasmissione, ridotti a quindici giorni per le variazioni;
d) Esaminare il conto consuntivo e farne la relazione;
e) Vigilare sull’osservanza dello statuto e delle disponibilità regolamentari per quanto attiene alla gestione finanziaria.