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Statuto del'Istituto Autonomo Case Popolari di Avellino


  1. Articolo 1 - NATURA E FINALITA'
  2. Articolo 2 - ATTIVITA'
  3. Articolo 3 - PATRIMONIO
  4. Articolo 4 - FUNZIONI DI DIREZIONE POLITICO - AMMINISTRATIVA E DI INDIRIZZO E FUNZIONI DI GESTIONE
  5. Articolo 5 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
  6. Articolo 6 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
  7. Articolo 7 - INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
  8. Articolo 8 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

    Le riunioni del consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, mediante comunicazione telegrafica o per lettera raccomandata o via telefax, contenente l’indicazione del luogo, dell’ora dell’inizio della seduta e dei punti sottoposti all’esame del Consiglio.
    Il Consiglio è altresì convocato dal Presidente su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri in carica ovvero di due sindaci revisori. Nella richiesta di convocazione dovranno essere esposte le ragioni e l’oggetto della convocazione comunque inerenti all’attività istituzionale dell’ente.
    Le comunicazioni di convocazione dovranno essere spedite ai consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione.
    In caso di particolare urgenza, riconosciuta per tale dal Consiglio, il termine di cui al precedente comma è ridotto ad un giorno; la comunicazione può essere effettuata, oltre che con le modalità indicate nel primo comma, anche con fonogramma o altro mezzo idoneo; la medesima procedura è seguita per sottoporre al Consiglio di un ordine del giorno già trasmesso.
    Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
    Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti, fatta eccezione per l’approvazione e la modifica dello Statuto, come previsto dal precedente articolo 6, ultimo comma e per la nomina e il collocamento a disposizione del Direttore Generale, e dei dirigenti e la nomina ed il collocamento in disponibilità dei funzionari ed impiegati di ruolo di cui alla lettera d) del precedente articolo 6.
    In caso di parità prevale il voto del Presidente.
    I membri del consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a deliberazioni, atti o provvedimenti concernenti interessi propri e dei loro parenti o affini fino al quarto grado o di società delle quali siano amministratori o soci.
    Gli stessi assumono in proprio e in solido le responsabilità derivanti dagli atti deliberativi alla cui formazione hanno partecipato con voto favorevole.
    I verbali delle adunanze del Consiglio sono trascritti in apposito registro, sono firmati dal Presidente e dal Direttore Generale in funzione di segretario o da altro dirigente in sua vece o, in mancanza di questi, da uno dei componenti il Consiglio stesso e pubblicati entro sette giorni dall’adozione mediante deposito presso la segreteria ed avviso affisso all’albo pretorio dell’Istituto.

  9. Articolo 9 - INCOMPATIBILITA' E DECADENZA
  10. Articolo 10 - SOSTITUZIONE
  11. Articolo 11 - ARTICOLAZIONE DEL LAVORO DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
  12. Articolo 12 - INDENNITA'
  13. Articolo 13 - IL PRESIDENTE
  14. Articolo 14 - IL VICEPRESIDENTE
  15. Articolo 15 - IL DIRETTORE GENERALE
  16. Articolo 16 - COLLEGIO SINDACALE
  17. Articolo 17 - BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO
  18. Articolo 18 - DISPOSIZIONI FINALI
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