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 Statuto
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Statuto del'Istituto Autonomo Case Popolari di Avellino


  1. Articolo 1 - NATURA E FINALITA'

    L’Istituto Autonomo per le Case Popolari è ente pubblico non economico che, nell’ambito territoriale della provincia di Avellino provvede:
    a)alla realizzazione di programmi d’intervento di edilizia pubblica di recupero e di nuova costruzione e relative infrastrutture, nonché all’acquisizione di immobili da destinare all’edilizia residenziale pubblica;
    b)alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di programmi di edilizia sociale e delle relative infrastrutture, di ogni altro programma o iniziativa a carattere urbanistico ed edilizio, anche commesso da istituzioni pubbliche o da privati;
    c) alla gestione di tutto il patrimonio pubblico residenziale esistente nell’ambito territoriale di competenza, comprese le unità immobiliari diverse e/o connesse allo stesso patrimonio, nonché ad eventuali altre gestioni affidate in base a convenzioni da enti proprietari di immobili;
    d) alla gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di enti locali sulla base di apposite convenzioni;
    e)all’espletamento di tutti gli altri compiti attribuiti dalla legge, nonché quelli affidatigli dalla regione, dagli enti locali e da altri soggetti pubblici e privati, accettati dall’ente e non in contrasto con i suoi fini istituzionali;
    f) all’espletamento su delega di ulteriori funzioni fra quelle trasferite o delegate alle regioni ovvero trasferite agli enti locali.
    L’Istituto svolge i propri compiti istituzionali con piena autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile.

  2. Articolo 2 - ATTIVITA'
  3. Articolo 3 - PATRIMONIO
  4. Articolo 4 - FUNZIONI DI DIREZIONE POLITICO - AMMINISTRATIVA E DI INDIRIZZO E FUNZIONI DI GESTIONE
  5. Articolo 5 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
  6. Articolo 6 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
  7. Articolo 7 - INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
  8. Articolo 8 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
  9. Articolo 9 - INCOMPATIBILITA' E DECADENZA
  10. Articolo 10 - SOSTITUZIONE
  11. Articolo 11 - ARTICOLAZIONE DEL LAVORO DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
  12. Articolo 12 - INDENNITA'
  13. Articolo 13 - IL PRESIDENTE
  14. Articolo 14 - IL VICEPRESIDENTE
  15. Articolo 15 - IL DIRETTORE GENERALE
  16. Articolo 16 - COLLEGIO SINDACALE
  17. Articolo 17 - BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO
  18. Articolo 18 - DISPOSIZIONI FINALI
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