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Dal 22/07/2004 sei il visitatore n°   venerdì 26 aprile 2024
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 Dettagli Procedura Assegnazione

LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
  1. Completezza e regolarità della compilazione della domanda
  2. Esistenza della documentazione richiesta
  3. Requisisti di partecipazione
  4. Punteggi di selezione
    I punteggi di selezione

    Si ricorda che per la attribuzione dei punteggi è necessario allegare idonea documentazione (art. 4, terzo comma).
    A) condizioni soggettive:

    1. reddito: è necessario che il concorrente alleghi la documentazione fiscale sia propria che di tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare. Resta ovvio che, ove nessun reddito imponibile sia stato percepito, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva che il concorrente può fare sia per sé che per gli altri componenti. I redditi devono essere tutti quelli che integrano redditi imponibili riferiti all'anno indicato nel bando di concorso. Sono, pertanto, redditi esenti quelli che di anno in anno vengono indicati tali nella legge finanziaria dell'anno precedente la dichiarazione. Si ricorda, ad esempio, che, come disposto dall'art. 36 della legge 342 del 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001 i redditi di lavoro dipendente fruiti all'estero in via continuativa non sono più esenti ai fini fiscali in Italia. E' consigliabile, pertanto, che il concorrente, nonché gli altri percettori di reddito facenti parte del nucleo familiare, ove abbiano provveduto alla relativa compilazione, alleghino il mod. 730 o il modello UNICO;
    2. concorrenti ultra60nni: occorre allegare lo stato di famiglia (o altro documento equipollente) da cui emerga prova che il concorrente non vive con altre persone maggiorenni;
    3. giovani coppie: è necessario allegare documentazione anagrafica da cui risulti la data del matrimonio nonché documentazione comprovante le altre condizioni previste dalla legge (coabitazione con altro nucleo familiare o alloggio occupato a titolo precario);
    4. invalidità: va allegata copia del verbale redatto dalla commissione medica da cui risulti la percentuale di invalidità o la sussistenza di altra condizione equiparata alla sua diminuzione oltre i due terzi;
    5. emigrati: va comprovata la attuale situazione abitativa e, in domanda, deve essere dichiarata la volontà di voler rientrare in Italia;
    6. nucleo familiare: il nucleo familiare è quello specificato dall'art. 2, terzo comma, della legge, per cui, ove non rilevabile dalla situazione di famiglia rilasciata dallo stato civile, è necessario che il concorrente attesti con dichiarazione sostitutiva o autocertificazione il nome e il vincolo di parentela di ogni componente, e, nel caso di soggetti diversi da "genitori e figli", provi la relativa stabile convivenza da almeno due anni.

    B) condizioni oggettive:
    1. alloggio precario: la precarietà, nei sensi specificati dalla norma, va comprovata da idonea attestazione del Comune o del suo ufficio tecnico in uno alla circostanza che la sistemazione abitativa duri da un biennio;
    2. coabitazione: la coabitazione deve sussistere da un biennio (la prova deve emergere da certificato di residenza storico o da attestazione di pubblico ufficiale a seguito di opportune indagini). Sul punto non è sufficiente lo stesso indirizzo (o medesimo numero civico), giacché è necessario dimostrare che si tratta di unica unità abitativa;
    3. affollamento: occorre allegare relazione dell'ufficio tecnico o relazione redatta da un tecnico ove si dia atto che la misurazione dell'al-loggio è avvenuta ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. c), della legge. La disposizione in esame è stata interpretata (verbale n. 58 del 2 ottobre 1998) nel senso che l'alloggio deve essere occupato da non più di due persone per ogni frazione di 18 mq, per cui spetta l'assegnazione di tre punti ove vi sia disponibilità per ogni persona inferiore a 6 mq e di due punti ove detta disponibilità sia tra 6 e 9 mq. Superati i 9 mq a persona non sussistono le condizioni per attribuire il punteggio in questione;
    4. antigienicità: occorre idonea certificazione (rilasciata dai competenti uffici o da tecnico all'uopo incaricato) da cui risulti la presenza di umidità, connessa alle cause indicata dalla norma, che non sia eliminabile con normali interventi di manutenzione;
    5. sfratto: occorre sempre allegare il provvedimento esecutivo dell'autorità giudiziaria e, in caso di sfratto eseguito, comprovare che la nuova sistemazione abitativa non sia autonoma e adeguata;
    6. sgombero: l'alloggio non deve essere stato già rilasciato e va allegato il provvedimento dell'autorità amministrativa anteriore, quanto meno, di due anni rispetto alla data di pubblicazione del bando.



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  5. Le opposizioni
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