La formazione della graduatoria
Come si rileva chiaramente dall'art. 8 per i fini in questione il legislatore regionale non ha previsto alcuna attività istruttoria da parte della Commissione Provinciale, la quale, quindi, deve limitarsi a valutare quanto emerge dalla domanda del concorrente e dai documenti ad essa allegati.
Ne è riprova il successivo art. 9 , il quale, pur demandando alla Commissione il potere di investire gli uffici finanziari per accertare l'effet-tivo reddito del concorrente, allorché quello documentato appaia inattendibile "in base ad elementi obiettivi", prevede che, in pendenza di tali accertamenti, la graduatoria viene egualmente formulata, fatta salva la non assegnazione di quegli alloggi relativi a casi controversi.
Detta volontà del legislatore regionale resta giustificata dalla ratio di rendere celere il lavoro della Commissione Provinciale, dal momento che per l'istruttoria è stato istituito un nuovo e diverso organo (art. 5) costituito dalla Commissione Comunale.
Evidentemente la legge ha ritenuto che detta ultima commissione, in quanto più vicina alla realtà locale e alle persone fisiche dei concorrenti, avesse migliore e maggiore possibilità di procedere all'istruttoria.
Questa attività, come recita l'art. 5, consiste nel verificare la "completezza e regolarità della compilazione dell'apposito modulo-domanda di partecipazione, e l'esistenza della documentazione richiesta". I relativi risultati vanno consacrati in una scheda sulla quale vengono indicati i punteggi attribuiti a ciascun concorrente.
< Chiudi