LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
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Completezza e regolarità della compilazione della domanda
- Esistenza della documentazione richiesta
- Requisisti di partecipazione
I requisiti di partecipazione
I requisiti per la partecipazione al bando sono quelli specificamente indicati dall'art. 2 della legge regionale in esame. Relativamente ad essi, pertanto, non resta che far rinvio alla norma. Sul punto appare, comunque, opportuno ricordare:
- comma 1, lett. a): per i cittadini extracomunitari non è sufficiente la sola residenza nel comune che ha indetto il bando, essendo necessario allegare prova della loro attività lavorativa autorizzata ovvero la iscrizione nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro;
- comma 1, lett. c): i diritti cui fa riferimento la norma sono quelli "reali" sul bene immobile, con esclusione, quindi, di ogni altro tipo di diritto (quale, ad es. "assegnazione" della casa coniugale al coniuge separato, di cui quest'ultimo non sia proprietario);
- comma 1, lett. e): non è ostativa l'ipotesi di precedente assegnazione in locazione (o, a maggior ragione, a titolo precario) di alloggio realizzato (o, comunque, acquisito dall'ente pubblico) con contributi pubblici;
- comma 1, lett. g): il possesso del requisito reddituale (fatta salva ogni necessaria verifica da parte della commissione) può essere ritenuto sulla base di autocertificazione del concorrente (in domanda o con allegata dichiarazione sostitutiva) con specifica indicazione dell'esatta entità del reddito fruito dal nucleo familiare e la provenienza (da lavoro subordinato o autonomo).
Tale autocertificazione, infatti, integra quella documentazione che il bando e l'art. 4, primo comma lett. e), prevedono obbligatoriamente. La documentazione fiscale, come si dirà infra, fatto salvo il caso in cui il concorrente dichiara che nessuno abbia fruito di redditi, resta invece necessaria ove il concorrente chiede attribuzione del relativo punteggio;
- comma 2: giacché quasi sempre accade che l'esame delle domande avviene dopo che sono decorsi sei mesi dalla pubblicazione del bando, appare necessario che la commissione comunale accerti se il matrimonio del concorrente sia stato effettivamente celebrato;
- comma 3: la circostanza ivi prevista, secondo cui gli ascendenti possono far parte del nucleo familiare solo se sussiste stabile convivenza da un biennio, rende evidente che non è legittimato a presentare domanda il figlio che ha sempre vissuto con i propri genitori e non ha mai costituito un proprio diverso ed autonomo nucleo familiare, contraendo matrimonio, generando un figlio, ovvero allacciando una relazione more uxorio con persona che con lui conviva da almeno due anni.
Una diversa interpretazione importerebbe la illogica conseguenza di ritenere che il nucleo familiare si fraziona in tanti nuclei quanti sono i figli che abbiano raggiunto la maggiore età.
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