Chi Siamo
Commissario straordinario
Collegio dei sindaci
Organigramma Aziendale
Statuto
Regolamento degli uffici e dei servizi
Contatti
Regolamenti Aziendali

Servizi
Carta dei Servizi
Normativa di riferimento
Orario di ricevimento al pubblico
Area Download
Modulistica
Pagamenti Online

Fatturazione
Codice Univoco
Split Payment

Commissione assegnazione Alloggi
Finalità
Componenti
Sede
Dettagli procedura assegnazione
Graduatorie
Lavori della Commissione Alloggi

Atti
Determine commissariali
Disposizioni del Direttore Generale

Settore tecnico Appalti
Interventi costruttivi
Manutenzione
Aggiudicazioni

Trasparenza
Albo dei professionisti
Albo Imprese
Incarichi Professionali
Dati dei dipendenti
Dati degli amministratori
L. 190/2012
Dati dei Tesorieri Pagamenti dell'Amministrazione Bilanci
Provvedimenti
Bandi, Concorsi e Avvisi

Altre notizie
Comunicati stampa
Manifestazioni ed eventi
Link


Ritorna alla Home

Dal 22/07/2004 sei il visitatore n°   giovedì 25 aprile 2024
Area utenti
 Regolamento
       Scarica il testo

Regolamento degli uffici e dei servizi dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Avellino


  1. Titolo 1 - Caratteristiche generali
  2. Titolo 2 - Struttura organizzativa I

    ART. 3 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

    La struttura organizzativa dell'Ente si articola in:
    1. Direttore Generale;
    2. n. 2 Settori: Tecnico, Amministrativo, organizzati in Servizi e Uffici;
    3. n. 1 Servizio Lavori e 1 posizione di staff alle dirette dipendenze del Coordinatore del S. Tecnico;
    4. gli Uffici: Patrimonio, Manutenzione, Gare Contratti e Commissione Tecnica, CED e Ufficio Personale, Inquilinato e Commissione Assegnazione Alloggi, URP, Ufficio Contabilità Finanziaria e Ufficio Contabilità Generale;
    5. Ufficio alle dirette dipendenze del Direttore Generale: Segreteria Organi Istituzionali, Legale, Economato; che complessivamente garantiscono l'attività di competenza, implicante la correlata responsabilità in ordine al perseguimento e al raggiungimento delle finalità proprie e specifiche del singolo ufficio, in collegamento necessario con gli obiettivi prefissati per l'Ente dal Consiglio di Amministrazione.
    Al Direttore Generale, che rappresenta l'unità di vertice gerarchico della struttura organizzativa, è attribuita la posizione di coordinamento con competenza generale in ordine all'attività istituzionale dell'Ente e con responsabilità generale della gestione e di tutta l'attività che non sia diversamente regolata da norme di legge, regolamentari e/o statutarie ovvero riservata all'organo politico di amministrazione; le attribuzioni del coordinamento generale sono fissate secondo i principi del D.L.ivo 3/02/1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni ed in conformità alla normativa del C.C.N.L. per l'area dirigenziale.
    L'incarico è attribuito dal Consiglio di Amministrazione.
    1) Ad ogni Settore e' preposto un dirigente. Il settore rappresenta l'unità di secondo livello della struttura organizzativa, a cui fa capo il presidio di un'area di attività ben definita. I settori sono costituiti in modo da garantire l'organicità dell'azione complessiva dell'Ente.
    2) Ad ognuno dei Servizi, che garantiscono la puntuale esecuzione, nell'ambito della materia di competenza, delle attività correlate alle funzioni loro assegnate in ragione delle esigenze di intervento e delle risorse disponibili, è preposto un dirigente.
    3) Gli Uffici costituiscono le unità organiche minime, rappresentano suddivisioni operative facenti capo ad un singolo Servizio, Settore o direttamente al Direttore Generale; possono, altresì, essere costituiti all'occorrenza per esigenze contingenti e momentanee.

    ART. 4 - AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E CONFERIMENTO INCARICHI
    1) Nell'ambito della struttura dell'Ente il Consiglio di Amministrazione individua le aree di posizione organizzative, caratterizzate da una o più delle modalità operative, previste all'art. 8 del CCNL 31/03/1999, qui di seguito ribadite:
    a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
    b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali;
    c) lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo, caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza.
    2) Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative vengono conferite dal Consiglio di Amministrazione per una durata non inferiore a 1 anno e non superiore a 5.
    3) Nell'assegnazione di tali incarichi si dovrà osservare il principio di correlazione tra le caratteristiche dei programmi da attuare, i servizi da svolgere ed i requisiti soggettivi dei singoli incaricati.
    4) A conferma e per effetto dei pre-requisiti contrattuali, gli incarichi possono avere per oggetto:
    a) la direzione di uffici di particolare complessità, caratterizzati da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
    b) lo svolgimento di compiti di elevata professionalità e specializzazione;
    c) lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, vigilanza e controllo.br> 5) In relazione ad esigenze organizzative e produttive nonché per il raggiungimento di determinati risultati, contingenti e non prevedibili, è possibile modificare la definizione e la specificazione degli incarichi.

    ART. 5 - VALORIZZAZIONE DELLE ALTE PROFESSIONALITA'
    Nell'ambito della struttura dell'Ente il Consiglio di Amministrazione valorizza le alte professionalità di Categoria D mediante il conferimento di incarichi a termine nell'ambito della disciplina dell'art. 8, comma 1 lett. b) e c) del CCNL 31/03/1999, e di quanto previsto dagli artt. 9,10 e 11 del medesimo CCNL.

    ART. 6 - UNITA' OPERATIVE INTEGRATE
    1) Allo scopo di garantire l'apporto di tutte le competenze necessarie alla realizzazione di processi amministrativi e/o tecnici, richiedenti attività non ricomprese in uno stesso ufficio in relazione all'entità di coinvolgimento, il Direttore Generale o il Dirigente di Settore o di Servizio possono costituire apposite unità operative.
    2) Con lo stesso provvedimento viene determinato l'oggetto della integrazione operativa, individuando le strutture interessate, eventuali posizioni di esperto nonché il dirigente o funzionario responsabile, cui l'unità fa capo.

    ART. 7 - UNITA' OPERATIVE TEMPORANEE
    1) Per realizzare particolari obiettivi, connessi ad esigenze straordinarie di interventi e di programmazione, il Direttore Generale, su proposta del dirigente di Settore, può istituire, con provvedimenti indicanti il termine finale, speciali unità organizzative complesse, a carattere temporaneo, alle quali vengono assegnati, a tempo pieno o parziale, i dipendenti degli uffici competenti per materia.
    2) Le predette unità organizzative temporanee sono soppresse e i dipendenti ad esse assegnati ritornano agli uffici di appartenenza nel momento in cui siano raggiunti gli obiettivi, di cui al primo comma.
    3) Nel provvedimento costitutivo delle unità operative temporanee deve essere indicata a quale delle strutture tipiche del presente regolamento esse vengano equiparate nonché il Servizio cui debbano riferirsi.

    ART. 8 - COLLEGAMENTI INFORMATIVI
    L'acquisizione, la produzione, la circolazione dell'informazione e' elemento essenziale per il corretto ed efficace funzionamento dell'Ente. A tale scopo l'Amministrazione promuove ed il Direttore Generale garantisce la funzionalità del processo informativo, assicura la circolazione di tutto il patrimonio di informazioni costituito, anche per mezzo di strumentazioni e tecnologie avanzate, di cui cura il continuo aggiornamento.

    ART. 9 - ORGANICO
    1) Il contingente globale, nonché i contingenti delle qualifiche dirigenziali e delle singole qualifiche funzionali, è quello previsto dalle delibere del Consiglio di Amministrazione n. 433 del 16/02/2004 e n. 668 del 14/03/2005, di approvazione della rilevazione dei carichi di lavoro e della Pianta Organica. La forza teorica è stabilita in 68 unità. La forza effettiva, all'epoca della stesura del presente regolamento è di 50 unità, di cui 5 di qualifica dirigenziale, 43 di qualifica funzionale e 2 di qualifica funzionale a tempo determinato.
    2) Nell'ambito di ciascun profilo professionale (vedi Appendice) si definiscono le mansioni specifiche che il personale è tenuto a svolgere sulla base del contenuto di professionalità, del tipo di prestazione e degli specifici requisiti culturali richiesti, delle aree omogenee di funzioni o settori di attività.
    3) La posizione funzionale di ciascun dipendente è definita dall'assegnazione ad uno dei profili professionali della propria categoria di inquadramento, e dall'assegnazione di mansioni specifiche comprese nello stesso profilo. L'assegnazione è effettuata dal Direttore General

  3. Titolo 3 - Struttura organizzativa II
  4. Titolo 4 - Incarichi Dirigenziali, Alte Specializzazioni, Alto Contenuto di Professionalità
  5. Titolo 5 - Attribuzioni delle qualifiche
  6. Titolo 6 - Articolazione della struttura complessiva I
  7. Titolo 7 - Articolazione della struttura complessiva II
  8. Titolo 8 - Articolazione della struttura complessiva III
  9. Titolo 9 - Appendice
Area Riservata Intranet Bacheca Credits Rassegna Stampa © IACP 2007 - 2024