ARTICOLO 19
Annullamento dell’assegnazione
L’annullamento dell’assegnazione viene disposto con provvedimento del sindaco del comune territorialmente competente nei seguenti casi:
a) assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;
b) assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.
In presenza di tali condizioni, comunque accertate prima della consegna dell’alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Comune, contestualmente alla notifica all’assegnatario delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine di 15 giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporaneamente notizia all’ente gestore.
Qualora dall’esame dei documenti prodotti dall'assegnatario, non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal Comune, il sindaco pronuncia l’annullamento dell’assegnazione entro i successivi30 giorni, sentito il parere vincolante della Commissione di cui all’articolo 6 della presente legge.
L’annullamento dell’assegnazione comporta la risoluzione del contratto di locazione.
L’ordinanza del sindaco - che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sei mesi - costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’assegnatario e di chiunque occupi l’alloggio e non è soggetto a graduazioni e proroghe. Il provvedimento del Sindaco ha carattere definitivo.
< chiudi