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 Commissione Assegnazione alloggi - Finalità
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La composizione e i compiti della Commissione Assegnazione Alloggi per la Provincia di Avellino sono disciplinati dall’ art. 6 della legge regionale 2 luglio 1997 n. 18 ("Nuova disciplina per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica"). La Commissione, ai sensi del comma 7 di detta norma, provvede:


  1. Formulazione delle graduatorie;
  2. Dopo la formulazione della graduatoria definitiva, alla esclusione o mutamento della posizione in graduatoria di quei concorrenti per i quali il Comune abbia accertato e contestato la perdita dei requisiti ovvero il mutamento di quelle condizioni elencate nel 2° comma dell’art. 10;
  3. All’accertamento dei requisiti e alla formulazione della graduatoria relativamente a quegli alloggi riservati “per situazioni di emergenza abitativa” ex art. 13; Ad esprimere parere vincolante nel caso di annullamento della assegnazione disposto dal Sindaco nei casi previsti dall’ art.19.

    ARTICOLO 19
    Annullamento dell’assegnazione
    L’annullamento dell’assegnazione viene disposto con provvedimento del sindaco del comune territorialmente competente nei seguenti casi:
    a) assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;
    b) assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.
    In presenza di tali condizioni, comunque accertate prima della consegna dell’alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Comune, contestualmente alla notifica all’assegnatario delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine di 15 giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporaneamente notizia all’ente gestore.
    Qualora dall’esame dei documenti prodotti dall'assegnatario, non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal Comune, il sindaco pronuncia l’annullamento dell’assegnazione entro i successivi30 giorni, sentito il parere vincolante della Commissione di cui all’articolo 6 della presente legge.
    L’annullamento dell’assegnazione comporta la risoluzione del contratto di locazione. L’ordinanza del sindaco - che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sei mesi - costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’assegnatario e di chiunque occupi l’alloggio e non è soggetto a graduazioni e proroghe. Il provvedimento del Sindaco ha carattere definitivo.
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