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 Commissione Assegnazione alloggi - Finalità
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La composizione e i compiti della Commissione Assegnazione Alloggi per la Provincia di Avellino sono disciplinati dall’ art. 6 della legge regionale 2 luglio 1997 n. 18 ("Nuova disciplina per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica"). La Commissione, ai sensi del comma 7 di detta norma, provvede:


  1. Formulazione delle graduatorie;
  2. Dopo la formulazione della graduatoria definitiva, alla esclusione o mutamento della posizione in graduatoria di quei concorrenti per i quali il Comune abbia accertato e contestato la perdita dei requisiti ovvero il mutamento di quelle condizioni elencate nel 2° comma dell’art. 10;

    ARTICOLO 10
    Verifica dei requisiti prima dell’assegnazione
    Prima dell’ordinanza sindacale di assegnazione degli alloggi, viene verificata la permanenza dei requisiti di cui all’art. 2.
    L’eventuale mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive del concorrente, intervenute fra la pubblicazione della graduatoria definitiva e l’assegnazione, non influisce sulla sua collocazione in graduatoria, sempreché permangono i requisiti prescritti. E' fatta eccezione per il punteggio relativo alla situazione abitativa nel caso in cui questa sia mutata, sempreché la nuova sistemazione non abbia carattere precario in conseguenza di provvedimento di sgombero da parte dell’autorità competente o di rilascio a seguito di esecuzione di sentenza od ordinanza di sfratto, e non siano, comunque, trascorsi più di due anni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva. Qualora il Comune accerti la mancanza dell’assegnatario di alcuno dei requisiti della condizione di cui al comma precedente, trasmette la relativa documentazione e le controdeduzioni dell’interessato alla Commissione di cui al precedente art. 6, la quale, nei successivi 30giorni, provvede all’eventuale esclusione o mutamento della posizione del concorrente nella graduatoria, comunicando nel’esito all'interessato.
    < chiudi

  3. All’accertamento dei requisiti e alla formulazione della graduatoria relativamente a quegli alloggi riservati “per situazioni di emergenza abitativa” ex art. 13; Ad esprimere parere vincolante nel caso di annullamento della assegnazione disposto dal Sindaco nei casi previsti dall’ art.19.
        < esci
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