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 La Carta dei Diritti e dei Doveri degli Assegnatari di Alloggi IACP
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La Carta dei Diritti e dei Doveri degli Assegnatari di Alloggi IACP è stata stipulata e sottoscritta in Avellino presso la sede IACP in data 20/07/1999 tra le Associazioni Sindacali degli Inquilini SICET - SUNIA - UNIAT e l'IACP di Avellino, ed è stata approvata; con delibera del C.di A. n. 597 del 6/9/1999.


  1. Capo I: Doveri degli utenti
  2. Capo II: Aree comuni
  3. Capo III: Rilascio dell'alloggio

    Nel caso di rilascio per qualsiasi causa di alloggio, verrà redatto un verbale di riconsegna in contraddittorio tra l'incaricato dell'Ente e l'inquilino. Nel caso in cui l'inquilino uscente rifiuti di firmare il verbale, questo sarà firmato, oltre che dal rappresentante dell'Ente, da due testimoni. Con detto verbale verranno constatate le condizioni dell'alloggio e verranno addebitati all'inquilino uscente tutti i lavori necessari per il ripristino degli impianti dell'alloggio che risultassero danneggiati per sua colpa. In generale saranno addebitati i lavori occorrenti per rimettere in pristino l'alloggio modificato dall'inquilino stesso secondo quanto prescritto dal presente Regolamento e che invece non sono stati eseguiti al fine di assicurare condizioni di normalità all'alloggio. In caso di scioglimento del rapporto di locazione va restituito il deposito cauzionale versato all'atto del contratto, maggiorato degli interessi legali maturati, fermo restando il diritto dell'Ente a rivalersi sullo stesso nelle ipotesi di danno di cui ai punti precedenti.
    Gli assegnatari hanno diritto alla consegna dell'alloggio in buono stato locativo, completo di tutti i servizi e gli accessori previsti all'epoca della costruzione e delle certificazioni di cui alla legge 46/90 e successive per gli impianti esistenti.
    - All'atto della consegna dell'alloggio, verrà redatto apposito verbale in contraddittorio, con ampia facoltà per l'assegnatario di segnalare difetti e vizi dello stesso, che dovranno essere eliminati, previo puntuale accertamento, dell'Ente Gestore.
    - E' diritto dell'assegnatario avere copia del contratto di locazione sottoscritto con l'Ente Gestore il quale, all'uopo dovrà predisporre apposito contratto tipo per tutti gli alloggi aventi le stesse caratteristiche, fermo restando il rispetto delle clausole di cui alla presente Carta.
    - La copia deve essere consegnata all'inquilino entro tre mesi dalla sottoscrizione, considerati i tempi occorrenti per la registrazione, il cui costo è a carico dell'utente nella misura del 50%, così come previsto per Legge. Il contratto deve contenere tutte la clausole di cui alla Legge Regionale in materia e delle direttive applicative della stessa. Va precisato, nel contratto di locazione, il diritto dell'assegnatario agli interessi legali sul deposito cauzionale previsto nella misura di due mensilità del canone dovuto dallo stesso ai sensi dell'art. 2 della L.R. 19/97.
    - In caso di voltura del contratto in favore di altri componenti il nucleo familiare o conviventi, il deposito cauzionale già versato, andrà in conto del nuovo deposito cauzionale, salvo esplicita richiesta di rimborso del vecchio assegnatario o i suoi aventi causa.
    - In occasione dell'aggiornamento biennale del canone di locazione l'Ente invierà apposita comunicazione all'asseggnatario in ordine alla composizione dell'importo mensile attribuito con la distinzione delle seguenti quote contrattuali : canone mensile , quota servizi, quota sindacale. - Gli assegnatari hanno diritto ad avere gli interventi di manutenzione necessari alla conservazione del buono stato locativi di competenza dell'Ente Gestore di cui di cui al successivo capo V, lettera A). Tutte le segnalazioni scritte degli assegnatari e/o delle rappresentanze sindacali verranno assunte al protocollo dell'Ente. Tali segnalazioni potranno avvenire: a) In caso di urgenza mediante telefono, con la comunicazione del recapito, del numero di posizione dell'unità immobiliare oggetto della segnalazione e dell'utenza telefonica, se disponibile, del richiedente; b) In via ordinaria mediante apposito modulo di segnalazione, da predisporsi a cura dell'Ente Gestore, consegnato direttamente alla sede di servizio o tramite note scritte inviate per posta o fax anche da parte delle OO.SS sindacali in rappresentanza dell'utenza. Gli assegnatari o le OO.SS che agiscono in nome e per conto degli stessi, hanno diritto ad avere una risposta circa le segnalazioni, nel termine di 30 giorni dalle stesse, salvo le urgenze per le quali va garantito, svolti gli opportuni accertamenti , l'intervento entro 24 ore. In ogni caso l'Ente Gestore, cui spetta il giudizio di opportunità degli interventi richiesti, deve motivare le cause dei mancati interventi e comunicarle all'assegnatario o alle OO.SS che agiscono in rappresentanza. Saranno addebitati agli inquilini le spese occorrenti per riparare i danni da essi prodotti agli appartamenti ed alle parti comuni e/o conseguenti ad inidonea manutenzione ordinaria. Gli inquilini risponderanno, altresì, dei danni causati dai loro familiari o da persone che, a qualsiasi titolo, abitano o frequentano l'alloggio. Nel caso L'Ente Gestore non provveda alla verifica ed alla risoluzione dei problemi esistenti nei termini dei 30 gg. previsti, l'assegnatario può attivare la procedura in danno inviando preventivo di spesa per gli interventi indispensabili a ripristinare il normale utilizzo dell'appartamento. Nel caso di danni ai locali, spazi comuni o impianti di uso comune, ove non fosse possibile identificare l'inquilino responsabile e, salvo che gli stessi siano ascrivibili a eventi delittuosi di altra natura, la spesa occorrente per la riparazione, sarà addebitata d'ufficio a tutti gli utenti. La constatazione dei danni avverrà in contraddittorio con gli inquilini interessati. - Gli incaricati dell'Ente e le maestranze delle imprese appaltatrici, potranno accedere negli alloggi in qualsiasi momento, previo preavviso anche telefonico, per i necessari sopralluoghi, per gli accertamenti tecnici o amministrativi, e per l'esecuzione dei lavori predisposti dal servizio incaricato. Del pari l'Ente Gestore, può far eseguire ispezioni per assicurarsi della regolare esecuzione delle opere compiute dagli inquilini a loro spese. Nel caso in cui omettano le opere e gli interventi a loro carico potrà provvedervi l'Ente Gestore in danno degli stessi.
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  4. Capo IV: art. 16 comma 2 Legge Regionale n.18/1997
  5. Capo V: Ripartizione oneri accessori di gestione e manutenzione fra ente gestore e utenza
  6. Oneri amministrativi
  7. Capo A: Lavori di manutenzione ordinaria ed oneri con spesa a carico dell'ente proprietario
  8. Capo B: Lavori di manutenzione ordinaria con spesa a carico dell'utenza con riparto della spesa e recupero
  9. Capo C: Lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi a cura e spesa del conduttore
  10. Commissione di conciliazione
  11. Fondo Sociale
  12. Diritti sindacali dell'utenza
  13. Applicazione art.17 commi 1, 2, e 3 Legge Regionale n.18/19987
  14. Partecipazione alle gestioni condominiali degli assegnatari in locazione semplice
  15. Decorrenza e durata
  16. Verbale di accordo
  17. Regolamentazione: autorizzazione per canne fumarie esterne
  18. Appendice
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