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 La Carta dei Diritti e dei Doveri degli Assegnatari di Alloggi IACP
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La Carta dei Diritti e dei Doveri degli Assegnatari di Alloggi IACP è stata stipulata e sottoscritta in Avellino presso la sede IACP in data 20/07/1999 tra le Associazioni Sindacali degli Inquilini SICET - SUNIA - UNIAT e l'IACP di Avellino, ed è stata approvata; con delibera del C.di A. n. 597 del 6/9/1999.


  1. Capo I: Doveri degli utenti
  2. Capo II: Aree comuni
  3. Capo III: Rilascio dell'alloggio
  4. Capo IV: art. 16 comma 2 Legge Regionale n.18/1997
  5. Capo V: Ripartizione oneri accessori di gestione e manutenzione fra ente gestore e utenza
  6. Oneri amministrativi
  7. Capo A: Lavori di manutenzione ordinaria ed oneri con spesa a carico dell'ente proprietario
  8. Capo B: Lavori di manutenzione ordinaria con spesa a carico dell'utenza con riparto della spesa e recupero
  9. Capo C: Lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi a cura e spesa del conduttore
  10. Commissione di conciliazione
  11. Fondo Sociale
  12. Diritti sindacali dell'utenza
  13. Applicazione art.17 commi 1, 2, e 3 Legge Regionale n.18/19987
  14. Partecipazione alle gestioni condominiali degli assegnatari in locazione semplice

    Art. 1 - L'Ente Gestore, sulla base della designazione da parte della maggioranza degli inquilini, da far pervenire alla sede dell'Ente mediante lettera raccomandata, nominerà il rappresentante degli inquilini nell'ambito della gestione condominiale.

    ART. 2 - Il rappresentante degli inquilini viene invitato comunque a tutte le riunioni del Condominio, anche per le materie sulle quali non ha diritto di voto così come indicato nel successivo art. 3.

    ART. 3 - L'Ente Gestore delegherà, con formale atto da trasmettere all'amministratore del Condominio successivamente alla designazione, il rappresentante degli inquilini a votare in sua sostituzione sulle materie il cui onere è a carico diretto. In particolare, per gli oneri amministrativi, il rappresentante degli inquilini avrà diritto di voto sulle spese di:
    a) portierato, pur rimanendo a carico della proprietà il 10% della spesa;
    b) pulizia parti comuni e aree comuni;
    c) passi carrai.
    Per gli oneri relativi a lavori e interventi manutentivi relativi alle parti comuni, il rappresentante degli inquilini avrà diritto di voto, in sostituzione dell'Ente gestore sulle materie e cui onere è a carico degli inquilini e comprese nel " REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI ONERI ACCESSORI DI GESTIONE E MANUTENZIONE FRA ENTE GESTORE E UTENZA " di cui al capitolato Oneri per Lavori, capo B e C.

    ART. 4 - Gli inquilini, sempre che sia stato designato il rappresentante, corrisponderanno direttamente all'amministratore designato le quote di loro spettanza, che dovranno essere chiaramente coscritte all'atto della riscossione. L'Ente Gestore provvederà ad eliminare dalle bollette che vengono inviate per il pagamento dei canoni le quote fisse afferenti agli oneri condominiali.

    ART. 5 - Nel caso di morosità verso il condominio, l'Ente Gestore provvederà ad anticipare le quote di spettanza dell'inquilino moroso con rivalsa a carico dello stesso, sempre che non ci siano palesi e documentate irregolarità nell'attribuzione delle quote, da far presente all'Ente Gestore per iscritto. All'uopo, l'Ente Gestore sospende il pagamento a favore del Condominio fino alla regolarizzazione della situazione contabile/amministrativa, ricorrendo nel caso, alle procedure previste dalla Legge e dai Regolamenti.
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  15. Decorrenza e durata
  16. Verbale di accordo
  17. Regolamentazione: autorizzazione per canne fumarie esterne
  18. Appendice
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