Agli assegnatari viene riconosciuto il diritto di farsi rappresentare dalle Organizzazioni Sindacali cui ritengono di aderire.
L'Ente Gestore riconosce tutte le Organizzazioni portatrici di interesse collettivo o legalmente riconosciute. Ciò anche in considerazione dell'evoluzione e la legislazione nazionale e regionale in materia.
Agli assegnatari, in linea anche con gli accordi intercorsi tra la FEDERCASA- ANIACAP e le OO. SS. dell'utenza, viene riconosciuto il diritto a potersi iscrivere alla propria Organizzazione Sindacale mediante delega, con l'aggiunta della quota sindacale sui bollettini premarcati che l'Ente Gestore invia agli utenti per il pagamento dei canoni e degli oneri accessori, in applicazione della convenzione tra le parti già operante.
L'Ente e le OO.SS. firmatarie della Convenzione già operante potranno apportare alla stessa, di comune accordo, le modifiche che si riterranno opportune. Va previsto, per il servizio che va prestato dall'Ente, in corrispettivo a carico delle OO.SS. per sostenere il costo dello stesso.
L'Ente Gestore riconosce agli assegnatari e alle Organizzazioni sindacali, il diritto di poter usufruire degli spazi e delle sedi di sua proprietà, da concedere se nulla osta a tale utilizzo, al fine di permettere l'esercizio dei diritti sindacali di partecipazione democratica.
L'Ente Gestore, per tutte le questioni di generale interesse dell'utenza, si obbliga a sentire preventivamente le OO.SS. nonché a fornire loro la documentazione necessaria alla conoscenza delle questioni.
Nel caso di richieste di incontro delle OO.SS. per esaminare situazioni specifiche di gruppi di assegnatari o problematiche di interesse generale, l'Ente Gestore si impegna a convocare l'incontro entro 10 giorni dalla richiesta.
L'Ente Gestore, per le finalità di cui alla L.241/90 e successive integrazioni e modifiche, anche a seguito dei Regolamenti attuativi, comunicherà alle OO.SS. i nominativi dei responsabili dei procedimenti amministrativi in seno all'Ente Gestore.
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