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 La Carta dei Diritti e dei Doveri degli Assegnatari di Alloggi IACP
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La Carta dei Diritti e dei Doveri degli Assegnatari di Alloggi IACP è stata stipulata e sottoscritta in Avellino presso la sede IACP in data 20/07/1999 tra le Associazioni Sindacali degli Inquilini SICET - SUNIA - UNIAT e l'IACP di Avellino, ed è stata approvata; con delibera del C.di A. n. 597 del 6/9/1999.


  1. Capo I: Doveri degli utenti
  2. Capo II: Aree comuni
  3. Capo III: Rilascio dell'alloggio
  4. Capo IV: art. 16 comma 2 Legge Regionale n.18/1997
  5. Capo V: Ripartizione oneri accessori di gestione e manutenzione fra ente gestore e utenza
  6. Oneri amministrativi
  7. Capo A: Lavori di manutenzione ordinaria ed oneri con spesa a carico dell'ente proprietario
  8. Capo B: Lavori di manutenzione ordinaria con spesa a carico dell'utenza con riparto della spesa e recupero
  9. Capo C: Lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi a cura e spesa del conduttore
  10. Commissione di conciliazione
  11. Fondo Sociale
  12. Diritti sindacali dell'utenza

    Agli assegnatari viene riconosciuto il diritto di farsi rappresentare dalle Organizzazioni Sindacali cui ritengono di aderire.
    L'Ente Gestore riconosce tutte le Organizzazioni portatrici di interesse collettivo o legalmente riconosciute. Ciò anche in considerazione dell'evoluzione e la legislazione nazionale e regionale in materia.
    Agli assegnatari, in linea anche con gli accordi intercorsi tra la FEDERCASA- ANIACAP e le OO. SS. dell'utenza, viene riconosciuto il diritto a potersi iscrivere alla propria Organizzazione Sindacale mediante delega, con l'aggiunta della quota sindacale sui bollettini premarcati che l'Ente Gestore invia agli utenti per il pagamento dei canoni e degli oneri accessori, in applicazione della convenzione tra le parti già operante.
    L'Ente e le OO.SS. firmatarie della Convenzione già operante potranno apportare alla stessa, di comune accordo, le modifiche che si riterranno opportune. Va previsto, per il servizio che va prestato dall'Ente, in corrispettivo a carico delle OO.SS. per sostenere il costo dello stesso.
    L'Ente Gestore riconosce agli assegnatari e alle Organizzazioni sindacali, il diritto di poter usufruire degli spazi e delle sedi di sua proprietà, da concedere se nulla osta a tale utilizzo, al fine di permettere l'esercizio dei diritti sindacali di partecipazione democratica.
    L'Ente Gestore, per tutte le questioni di generale interesse dell'utenza, si obbliga a sentire preventivamente le OO.SS. nonché a fornire loro la documentazione necessaria alla conoscenza delle questioni.
    Nel caso di richieste di incontro delle OO.SS. per esaminare situazioni specifiche di gruppi di assegnatari o problematiche di interesse generale, l'Ente Gestore si impegna a convocare l'incontro entro 10 giorni dalla richiesta.
    L'Ente Gestore, per le finalità di cui alla L.241/90 e successive integrazioni e modifiche, anche a seguito dei Regolamenti attuativi, comunicherà alle OO.SS. i nominativi dei responsabili dei procedimenti amministrativi in seno all'Ente Gestore.
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  13. Applicazione art.17 commi 1, 2, e 3 Legge Regionale n.18/19987
  14. Partecipazione alle gestioni condominiali degli assegnatari in locazione semplice
  15. Decorrenza e durata
  16. Verbale di accordo
  17. Regolamentazione: autorizzazione per canne fumarie esterne
  18. Appendice
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