La Carta dei Diritti e dei Doveri degli Assegnatari di Alloggi IACP è stata stipulata e sottoscritta in Avellino presso la sede IACP in data 20/07/1999 tra le Associazioni Sindacali degli Inquilini SICET - SUNIA - UNIAT e l'IACP di Avellino, ed è stata approvata; con delibera del C.di A. n. 597 del 6/9/1999.
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Capo I: Doveri degli utenti
- a) - pagare puntualmente i canoni di locazione e le quote condominiali o afferenti alle spese per i servizi prestati dall'ente ma di competenza dell'inquilino . In caso di inottemperanza, decorsi venti giorni dal mancato pagamento , l'ente applicherà , sulle somme dovute, gli interessi legali ai sensi dell'art. 1282 C.C. e, quindi, previa costituzione in mora, potrà esperire azione giudiziaria di risoluzione contrattuale con conseguente azione di sfratto nel caso di mancata sanatoria della morosità, con le modalità ed i tempi previsti dall'art.6, L.R. 19/97 e delle direttive di applicazione che si allegano e formano parte integrante della presente . Ciò fatto salvo quanto previsto dalla Legge Regionale in merito agli alloggi ERP in ordine alle cause giustificative che non danno luogo alla risoluzione contrattuale;
- b) - servirsi dell'abitazione, ai sensi dell'art. 1587 del C.C. , col senso di responsabilità e coscienza sociale che l'uso del patrimonio esige, rispettando i Regolamenti emanati dagli Enti locali in materia: sanità, nettezza urbana, gestione dei servizi collettivi, urbanistica etc.;
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c) - occupare stabilmente l'alloggio. Nei confronti di chi abbia abbandonato l'alloggio, per un periodo superiore a tre mesi, salvo preventiva autorizzazione dell'Ente Gestore, che sarà rilasciata in presenza di gravi motivi, il Comune procederà alla decadenza dell'assegnazione;
- d) - avere la più ampia cura dell'alloggio assegnato e delle sue pertinenze, dei locali, degli spazi e dei servizi di uso comune;
- e) - servirsi dell'alloggio ad uso esclusivo di abitazione, a meno che non sia stabilito diversamente dal contratto di locazione o vi sia espressa autorizzazione scritta dell'Ente. Pertanto non è consentito negli alloggi, l'impianto di uffici professionali né l'esercizio d'industrie, commerci, laboratori, officine, scuole private, pensioni, né deposito da esercitarsi all'ingrosso o al minuto. E' consentito, il lavoro a domicilio secondo le modalità previste in materia dalle vigenti Leggi e Regolamenti;
- f) - favorire le attività ricreative dei bambini negli spazi e nei luoghi riservati. Non è consentito l'esercizio delle attività di gioco sulle scale, ingressi, pianerottoli e i luoghi pericolosi per l'incolumità dei bambini;
- g) - notificare tempestivamente all'Ente tutte le variazioni che avvenissero nella composizione del nucleo o dei nuclei familiari che occupano l'alloggio;
- h) - chiudere accuratamente, dopo l'uso, rubinetti dell'acqua e del gas: in caso diverso i danni di qualsiasi specie derivanti da tale incuria saranno posti a carico degli utenti e l'IACP sarà esente da qualsiasi responsabilità a riguardo;
- i) - segnalare per iscritto all'Ente tutte quelle situazioni di pericolo o di danno temuto dal fabbricato o per alcune parte di esso; quanto sopra per consentire un pronto ed efficace intervento, al fine di scongiurare pericoli a persone e cose. E ciò indipendentemente che l'onere di intervento, sia a carico dell'Ente o dell'utenza. In ogni caso qualora l'evento dannoso si verificasse, ciascuno assegnatario è tenuto a darne subito comunicazione all'Ente, anche al fine della copertura assicurativa;
l) - corrispondere, nello spirito di una reale collaborazione, alla richiesta di documenti o di dati relativi alla condizione socio-economica e anagrafica del nucleo familiare da trasmettere all'Ente Gestore;
Negli alloggi di edilizia pubblica non è consentito di :
alloggiare, al di là della breve e occasionale ospitalità, sia pure a titolo gratuito, persone non indicate come facenti parte del nucleo familiare, salvo autorizzazione scritta dall'Ente Gestore;
scuotere e battere dalle finestre verso strada e sui ripiani delle scale tappeti , tovaglie, stuoie, lenzuola, materassi, cuscini, ed oggetti di vestiario. Tale operazione è permessa solo nella parte interna dei balconi e nelle finestre verso il cortile, oppure negli spazi appositamente creati e dovrà effettuarsi nell'osservanza del regolamento di Polizia Urbana. E' vietata l'installazione di stenditoi alle finestre della facciata principale del fabbricato;
depositare nei luoghi di uso comune biciclette, materie ingombranti, esplosive comunque pericolose;
tenere depositi di gas metano in bombole e altro materiale non strettamente necessario per gli usi domestici;
lasciare aperti i cancelli, accessori di uso comune o passi carrai:
gettare immondizie ed altri oggetti di rifiuto nei cortili, nella strada e nelle altre adiacenze. Deve essere sempre curata la pulizia dei contenitori delle immondizie e degli spazi adiacenti;
sovraccaricare le strutture degli alloggi, in particolare: balconi, solai, negozi e garages;
recare disturbo al vicinato con rumori e suoni molesti di qualsiasi natura;
depositare o stendere all'esterno dei balconi, sulle finestre, sui ballatoi, sulle terrazze e negli spazi comuni, utensili, attrezzi ed oggetti qualsiasi. I vasi dei fiori e piante dovranno essere sempre opportunamente assicurati onde evitare eventuali cadute. L'innaffiamento deve essere fatto in modo da non recare disturbo ai coinquilini e ai passanti o danno all'edificio:
deturpare in qualsiasi modo l'estetica dei fabbricati e costruire baracche, box, pollai, conigliere e in genere ricoveri per animali, nei cortili.
realizzare verande se non preventivamente autorizzate dall'Ente e dal Comune;
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Capo II: Aree comuni
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Capo III: Rilascio dell'alloggio
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Capo IV: art. 16 comma 2 Legge Regionale n.18/1997
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Capo V: Ripartizione oneri accessori di gestione e manutenzione fra ente gestore e utenza
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Oneri amministrativi
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Capo A: Lavori di manutenzione ordinaria ed oneri con spesa a carico dell'ente proprietario
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Capo B: Lavori di manutenzione ordinaria con spesa a carico dell'utenza con riparto della spesa e recupero
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Capo C: Lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi a cura e spesa del conduttore
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Commissione di conciliazione
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Fondo Sociale
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Diritti sindacali dell'utenza
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Applicazione art.17 commi 1, 2, e 3 Legge Regionale n.18/19987
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Partecipazione alle gestioni condominiali degli assegnatari in locazione semplice
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Decorrenza e durata
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Verbale di accordo
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Regolamentazione: autorizzazione per canne fumarie esterne
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Appendice
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